Il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente)affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) è opponibile – nei limiti del novennio, ove non trascritto – anche al terzo acquirente dell’immobile,ma solo finché perdura l’efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venire meno del diritto di godimento del bene (nella specie, perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente) legittima il terzo acquirente dell’immobile, divenutone proprietario, a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 10301 del 20 aprile 2026 affronta un tema di grande interesse pratico nel diritto di famiglia: quando viene meno il diritto all’assegnazione della casa familiare in presenza di figli maggiorenni e quali sono i criteri per accertarne l’effettiva autosufficienza economica. La decisione offre importanti chiarimenti sul rapporto tra il diritto di abitazione nella casa familiare e il progressivo percorso di autonomia dei figli adulti.
L’assegnazione della casa familiare rappresenta uno degli strumenti più significativi di tutela dei figli nelle crisi familiari. La sua funzione non è quella di attribuire un vantaggio patrimoniale al coniuge assegnatario, ma di garantire la continuità dell’ambiente domestico nel quale i figli sono cresciuti, preservando quel complesso di relazioni, abitudini e riferimenti affettivi che costituisce il cosiddetto “habitat domestico”.
Proprio sulla portata di questo principio è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10301 del 20 aprile 2026, chiamata a pronunciarsi su una controversia riguardante un immobile già assegnato in sede di separazione alla madre convivente con due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
La vicenda prende origine dall’azione promossa dalla proprietaria dell’immobile, che chiedeva di accertare la cessazione delle condizioni che avevano giustificato l’assegnazione della casa familiare. Secondo la ricorrente, il tempo trascorso, l’età dei figli e le loro condizioni personali avrebbero dovuto comportare la revoca del provvedimento di assegnazione.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto la domanda, ritenendo che non fosse ancora dimostrato il raggiungimento di una piena autonomia economica da parte della figlia convivente con la madre. In particolare, i giudici di merito avevano attribuito scarso rilievo alla percezione di una borsa di studio per il dottorato di ricerca, considerandola un’entrata temporanea e non sufficiente a garantire una stabile indipendenza economica.
La Cassazione ha invece adottato una prospettiva differente. I giudici di legittimità hanno ribadito che l’assegnazione della casa familiare trova la propria giustificazione esclusivamente nella tutela dei figli minori oppure maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Quando tale presupposto viene meno, anche il diritto all’assegnazione deve essere riesaminato.
Secondo la Corte, l’autosufficienza economica non coincide necessariamente con il conseguimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o con il raggiungimento di un elevato livello reddituale. Ciò che rileva è la presenza di una concreta capacità lavorativa e di un reddito idoneo a soddisfare le esigenze essenziali della vita quotidiana. In questa prospettiva, la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell’età del figlio, del percorso formativo completato e delle reali possibilità di inserimento nel mercato del lavoro.
Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui l’obbligo di mantenimento e, conseguentemente, il diritto all’assegnazione della casa familiare non possono protrarsi oltre limiti ragionevoli di tempo. Il mantenimento dei figli maggiorenni trova infatti fondamento nella necessità di consentire il completamento di un percorso educativo e professionale. Una volta raggiunta una qualificazione adeguata e una concreta capacità di produrre reddito, non è più giustificabile una protrazione indefinita delle tutele economiche gravanti sui genitori.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha valorizzato alcuni elementi ritenuti decisivi: l’età della figlia, il completamento del percorso universitario, il conseguimento di una borsa di studio per il dottorato e la disponibilità di un reddito superiore a mille euro mensili. Tali circostanze sono state considerate indici rilevanti di una raggiunta capacità lavorativa e professionale. La Corte ha osservato che l’eventuale modestia del reddito percepito non può di per sé escludere l’autonomia economica, salvo che venga dimostrata l’impossibilità di reperire occupazioni più remunerative nonostante un serio e concreto impegno nella ricerca di lavoro.
La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale sempre più rigoroso nei confronti delle richieste di mantenimento e delle correlate tutele abitative in favore di figli ormai adulti. L’età avanzata del beneficiario, il completamento del percorso formativo e l’acquisizione di competenze professionali rappresentano fattori che il giudice deve valutare con particolare attenzione, evitando automatismi che rischierebbero di trasformare una tutela temporanea in una situazione permanente.
Per le famiglie coinvolte in procedimenti di separazione o divorzio, la decisione offre un’indicazione importante: il diritto alla casa familiare non è destinato a durare indefinitamente, ma resta strettamente collegato alla concreta esigenza di protezione della prole. Quando i figli raggiungono una reale autonomia personale e professionale, l’interesse alla conservazione dell’habitat domestico può progressivamente affievolirsi fino a cessare del tutto, aprendo la strada alla revoca dell’assegnazione.
L’ordinanza n. 10301 del 2026 conferma quindi una linea interpretativa che mira a bilanciare la tutela dei figli con il diritto di proprietà e con l’esigenza di evitare che strumenti concepiti per proteggere situazioni di effettiva vulnerabilità si trasformino in benefici perpetui privi della loro originaria giustificazione.
