Assegno divorzile e rifiuto del lavoro
In tema di revisione dell’assegno divorzile, ai sensi dell’art. 9 della legge 1dicembre 1970, n. 898, costituisce giustificato motivo sopravvenuto, idoneo a incidere in chiave prognostica sulle condizioni economico patrimoniali degli ex coniugi e a giustificare la revoca dell’assegno, la condotta dell”ex coniuge beneficiario, giovane e in buone condizioni di salute, che ometta di attivarsi seriamente per reperire un’occupazione e rifiuti senza adeguata giustificazione una concreta offerta di lavoro retribuita, nonché non assolva all’onere di documentare la propria situazione reddituale, in assenza di ostacoli apprezzabili connessi ai compiti di cura dei figli.
L’assegno divorzile rappresenta uno degli istituti più discussi del diritto di famiglia contemporaneo. Negli ultimi anni la giurisprudenza ha progressivamente valorizzato i principi di autoresponsabilità e autonomia economica degli ex coniugi, ridimensionando l’idea secondo cui il contributo economico debba essere garantito in modo automatico e indefinito. In questa prospettiva si inserisce la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 15650 del 22 maggio 2026, che affronta il delicato tema del rifiuto ingiustificato di un’opportunità lavorativa da parte dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile.
La vicenda trae origine dalla richiesta di un ex marito di modificare le condizioni economiche stabilite in sede di divorzio, ottenendo la revoca dell’assegno corrisposto alla ex moglie. Secondo quanto emerso nel corso del giudizio, la donna, pur essendo giovane, in buona salute e dotata di capacità lavorative, avrebbe rifiutato un’offerta di impiego che le avrebbe consentito di percepire una retribuzione mensile pari a circa 700 euro.
Sia il Tribunale di Foggia che la Corte d’Appello di Bari hanno ritenuto che tale comportamento fosse rilevante ai fini della revisione delle condizioni economiche del divorzio. La questione è quindi giunta all’attenzione della Corte di Cassazione, chiamata a stabilire se il rifiuto di un’offerta di lavoro possa costituire un “giustificato motivo sopravvenuto” idoneo a giustificare la modifica o addirittura la revoca dell’assegno divorzile.
La Suprema Corte ha confermato le decisioni dei giudici di merito, affermando un principio di particolare interesse pratico. Secondo i giudici di legittimità, il rifiuto ingiustificato di un’attività lavorativa concreta e adeguatamente retribuita costituisce un fatto sopravvenuto che può incidere in maniera significativa sulla valutazione delle condizioni economiche delle parti. Non è necessario che il beneficiario abbia effettivamente percepito nuovi redditi; è sufficiente che abbia volontariamente rinunciato a una concreta possibilità di raggiungere una maggiore autonomia economica.
La Cassazione sottolinea come il giudizio di revisione dell’assegno divorzile non debba limitarsi a verificare l’esistenza di variazioni reddituali già realizzate, ma possa considerare anche comportamenti che, in prospettiva, incidono sull’equilibrio economico tra gli ex coniugi. In tale ottica assume rilievo il principio di autoresponsabilità, secondo il quale ciascun soggetto deve attivarsi per valorizzare le proprie capacità lavorative e raggiungere, ove possibile, una condizione di autosufficienza economica.
Particolarmente significativa è l’attenzione posta dalla Corte alle caratteristiche personali della beneficiaria dell’assegno. Nel caso esaminato, la donna aveva circa quarant’anni, godeva di buona salute e non risultavano impedimenti oggettivi allo svolgimento di un’attività lavorativa. Inoltre, i figli erano ormai adolescenti e non richiedevano più un’assistenza continua tale da impedire l’inserimento nel mondo del lavoro.
La decisione conferma dunque una tendenza ormai consolidata della giurisprudenza: l’assegno divorzile non può trasformarsi in una rendita permanente quando il beneficiario dispone di concrete possibilità di procurarsi un reddito autonomo. Il dovere di solidarietà post-coniugale continua certamente a esistere, ma deve essere bilanciato con l’obbligo di ciascun ex coniuge di attivarsi per raggiungere l’indipendenza economica.
Per chi affronta una separazione o un divorzio, questa pronuncia offre un’importante indicazione pratica. L’eventuale inerzia nella ricerca di un lavoro o il rifiuto immotivato di opportunità professionali possono avere conseguenze rilevanti sulla permanenza del diritto all’assegno divorzile. Al tempo stesso, chi richiede la revisione delle condizioni economiche dovrà dimostrare in giudizio l’esistenza di circostanze concrete e documentate che evidenzino la possibilità per l’altro coniuge di raggiungere una propria autonomia economica.
La sentenza rappresenta quindi un ulteriore tassello nell’evoluzione del diritto di famiglia verso una concezione più moderna dei rapporti economici post-matrimoniali, fondata non soltanto sulla solidarietà tra ex coniugi, ma anche sulla valorizzazione delle capacità individuali e della responsabilità personale.
