Espropri illegittimi
In presenza di un’istanza del privato volta all’avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo giuridico di pronunciarsi espressamente; il silenzio integra un’ipotesi di silenzio-inadempimento impugnabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
L’obbligo della P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso discende dall’art. 2 della l. n. 241/1990 e sussiste non solo quando previsto da specifiche norme, ma anche quando, per ragioni di giustizia, equità e buona amministrazione, sia necessaria una risposta all’istanza del privato.
Il privato, a fronte di una situazione di occupazione illegittima, vanta un interesse qualificato a ottenere una risposta chiara ed esplicita dalla P.A., anche negativa, in ossequio ai principi di correttezza, buona amministrazione e tutela dell’affidamento.
L’occupazione sine titulo di un bene privato da parte della P.A. costituisce una situazione contra ius che impone all’Amministrazione di attivarsi per il ripristino della legalità, mediante:
- acquisizione sanante ex art. 42-bis;
- restituzione del bene con riduzione in pristino;
- altre soluzioni legittime (es. accordo).
Il privato ha quindi titolo a sollecitare tali determinazioni
Il privato che abbia presentato un’istanza diretta all’adozione di un provvedimento ha legittimazione a proporre ricorso avverso il silenzio della P.A. quando sussista un obbligo di provvedere, anche desumibile dalla natura della situazione giuridica dedotta.
Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice deve delimitare l’oggetto della controversia escludendo le questioni già coperte da giudicato, concentrandosi solo sulle situazioni non ancora definite.
In caso di procedimento amministrativo complesso, la legittimazione passiva nel giudizio sul silenzio può riguardare più amministrazioni, ciascuna per quanto di competenza, quando tutte risultino coinvolte nella gestione o disponibilità del bene o del procedimento.
Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo:
- ordina alla P.A. di provvedere entro un termine;
- può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia
